• Studio Legale Parretti Avv. Barbara

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Welcome Studio Parretti


Lo scopo del nuovo sito internet è quello di proiettare lo Studio Parretti nell’era digitale, ma anche e soprattutto quello di aggiornare sui diversi aspetti del mondo del diritto gli utenti del sito stesso, informare e gettare luce su dubbi in materia legale, fornendo nel contempo un valido strumento di supporto e consultazione a tutti coloro che volessero richiedere l’esperta assistenza dello Studio Parretti nella risoluzione delle proprie controversie legali.

I servizi dello studio

 

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    Diritto Civile

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    Diritto Penale

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    Mediazione e Conciliazione

  •  

    Soluzioni stragiudiziali delle controversie

News


le garanzie convenzionali di un prodotto difettoso

Le garanzie riconosciute al consumatore per un prodotto difettoso.
Il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso un qualsiasi soggetto della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore ( venditore finale) ossia all'ultimo anello della catena distributiva poichè è il soggetto con il quale ha contrattato.

Il decreto ingiuntivo va revocato se la banca non produce gli estratti conto

Il decreto ingiuntivo va recovato se la banca non produce gli estratti conto nel giudizio di opposizione.
Come si evince dalla sentenza del Tribunale di Pescara del 06.04.2017 è necessario distinguere la prova del credito da parte della banca nel procedimento per decreto ingiuntivo da quella invece richiesta nel giudizio di opposizione.
Se nel procedimento monitorio l'istituto bancario può provare l'esistenza del credito con l'estratto di cui all'art. 50 T.U.B. (d. Lgs 385/1993) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca per provare la propria pretesa creditoria deve produrre gli estratti conto seppur già inviati e non contestati dal cliente.
Fonte: www.studiocataldi.it

Il mediatore ha diritto alla provvigione se non era a conoscenza dell'ipoteca sull'immobile oggetto di trattativa

Il mediatore ha il dovere, per non incorrere in responsabilità professionale, di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, tale obbligo di informazione  di cui all'art. 1759 c.c., va commisurato alla normale diligenza.
Secondo la Corte di Cassazione Sentenza n.8849 del 05.04.2017, "non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione, lo svolgimento, in difetto di particolare

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