le garanzie convenzionali di un prodotto difettoso

Le garanzie riconosciute al consumatore per un prodotto difettoso.
Il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso un qualsiasi soggetto della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore ( venditore finale) ossia all'ultimo anello della catena distributiva poichè è il soggetto con il quale ha contrattato.


All'acquirente invero spettano due azioni ( art. 131 codice del consumo): una nei confronti del diretto venditore (azione contrattuale) ed una nei confronti del produttore ( azione extracontrattuale) ma per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa.
Oltre alle garanzie riconosciute dalla legge, il produttore o venditore possono fornire in modo volontario una garanzia convenzionale che vincola i soggetti a quanto indicato nella medesima dichiarazione di garanzia (V.l'art. 133 codice del consumo), ma anche in questo caso il cliente finale deve necessariamente rivolgersi in ogni caso al suo immediato venditore, ultimo anello della catena distributiva.
(Cass. Civ. 27.07.2017 n. 18610)