Il mediatore ha il dovere, per non incorrere in responsabilità professionale, di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, tale obbligo di informazione di cui all'art. 1759 c.c., va commisurato alla normale diligenza.
Secondo la Corte di Cassazione Sentenza n.8849 del 05.04.2017, "non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione, lo svolgimento, in difetto di particolare
incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale come nel caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all'accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile oggetto della trattativa dalle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli."
Pertanto in mancanza di una diversa previsione il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando il promissario acquirente viene a conoscenza, soltanto dopo la stipula del preliminare di compravendita, che l'immobile in questione è gravato da ipoteca.
Viene quindi esclusa la responsabilità professionale del mediatore perchè l'incarico ricevuto, in assenza di una specifica previsione, non comporta l'obbligo di svolgere approfondite indagine circa l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di trattativa.
Avv. Barbara Parretti