Il decreto ingiuntivo va recovato se la banca non produce gli estratti conto nel giudizio di opposizione.
Come si evince dalla sentenza del Tribunale di Pescara del 06.04.2017 è necessario distinguere la prova del credito da parte della banca nel procedimento per decreto ingiuntivo da quella invece richiesta nel giudizio di opposizione.
Se nel procedimento monitorio l'istituto bancario può provare l'esistenza del credito con l'estratto di cui all'art. 50 T.U.B. (d. Lgs 385/1993) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca per provare la propria pretesa creditoria deve produrre gli estratti conto seppur già inviati e non contestati dal cliente.
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