INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
Posto il carattere irrinunciabile del diritto alla ferie, garantito tra l'altro dall'art. 36 della Costituzione, qualora non siano state fruite, anche in assenza di responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva.
Tale indennità ha una duplice natura, risarcitoria perchè volta a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene, quale il riposo, nonchè retributiva in quanto rappresenta il corrispettivo dell'attività resa in un periodo, seppur retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorativo perchè destinato al godimento delle ferie annuali.
Nonostante che detta indennità abbia sia una funzione risarcitoria che retributiva, il relativo diritto si prescrive in dieci anni.
La Corte di Cassazione con Ordinanza del 09.03.2017 n. 6115 afferma, infatti, che si deve propendere per la durata decennale della prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva diversamente "si perverebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, e cioè il ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell'azione risarcitoria una inevitabile limitazione riconducibile all'applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo".
Avv. Barbara Parretti