Conto corrente bancario e l'obbligo di rendiconto al cliente

Conto corrente bancario e l'obbligo di rendiconto al cliente

Corte di Cassazione Sentenza del 20 gennaio 2017 n. 1584

" Il contratto di conte corrente bancario che è caretterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento e di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo per conto del cliente che, come tale ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato (...)" ne consegue "l'obbligo di rendiconto che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicchè la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di aver provveduto;"


" nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza di requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; nè essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondore l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del prorpio credito".
Questi sono i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con Sentenza del 20 gennaio 2017 n. 1584, pertanto la banca, da un lato, deve rendere di conto al cliente sull'andamento del rapporto, mediante l'invio periodoco degli estratti conto dandone prova dell'avvenuta trasmissione, dall'altro, quando viene esclusa la legittimità degli addebiti sul conto corrente, la prova dell'entità del saldo finale del conto corrente non può essere raggiunta in ragione della mancata contestazione degli estratti conto, ma bensì con la produrre in giudizio degli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche qualora il rapporto sia iniziato oltre dieci anni prima.
Avv. Barbara Parretti