Immissione sonore e prova del danno
In tema di immissioni sonore, vibrazioni, scuotimenti che turbano la tranquillità nel godimento della propria abitazione, il presunto danneggiato deve dimostrare in giudizio non solo l'esistenza di una attività rumorosa, ma anche la sua effettiva intollerabilità nonché dimostrare di aver subito in concreto un danno.
Questo è il nuovo orientamento della Corte di Cassazione che, con Sentenza n.1363/2017, sottolinea che il danno provocato da una attività rumorosa è risarcibile soltanto quando sia stata raggiunta la prova della sua esistenza.
Pertanto, colui che lamenta di aver subito un pregiudizio da immissioni, deve dimostrare non solo l'effettiva intollerabilità del rumore, ma anche di aver subito in concreto un danno non patrimoniale. Detta prova non può ritenersi raggiunta con allegazioni generiche, non è sufficiente sostenere che dall'attività rumorosa ne sia derivato un pregiudizio con effetti negativi sulla vita di relazione e sulla salute.
(Fonte Il Sole 24ore quotidiano del 20.01.2017)