FALLIBILITA’ DELLA SOCIETA’ ANCHE SE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE E’ ESERCITATA VIRTUALMENTE
La Corte di Cassazione con Sentenza del 14.12.2016 n. 25730 conferma l’orientamento costante, seppur le precedenti pronunce sono risalenti nel tempo, in tema dei requisiti soggettivi che la normativa richiede per la dichiarazione di fallimento di una società e l’attività commerciale concretamente svolta dalla stessa.
La Corte ribadisce che le società costituite nelle forme previste dal Codice Civile ed aventi ad oggetto una attività commerciale, sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di detta attività. Nella fattispecie era stato proposto reclamo, da parte della società dichiarata fallita, avverso la relativa sentenza, motivando l’impugnazione nell’assenza di un effettivo esercizio di una attività commerciale in quanto si trattava di una società di comodo costituita per il godimento di un bene immobile.