FALLIBILITA’ DELLA SOCIETA’ ANCHE SE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE E’ ESERCITATA VIRTUALMENTE

FALLIBILITA’ DELLA SOCIETA’ ANCHE SE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE E’ ESERCITATA VIRTUALMENTE

La Corte di Cassazione con Sentenza del 14.12.2016 n. 25730 conferma l’orientamento costante, seppur le precedenti pronunce sono risalenti nel tempo, in tema dei requisiti soggettivi che la normativa richiede per la dichiarazione di fallimento di una società e l’attività commerciale concretamente svolta dalla stessa.

La Corte ribadisce che le società costituite nelle forme previste dal Codice Civile ed aventi ad oggetto una attività commerciale, sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di detta attività. Nella fattispecie era stato proposto reclamo, da parte della società dichiarata fallita, avverso la  relativa sentenza, motivando l’impugnazione nell’assenza di un effettivo esercizio di una attività commerciale in quanto si trattava di una società di comodo  costituita  per il godimento di un bene immobile. 

Detto reclamo veniva rigettato  nei precedenti gradi di giudizio, decisione confermata anche dalla Corte di Cassazione in quanto le società acquistano la qualifica di imprenditore commerciale nel momento della loro costituzione, non già dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale.  Pertanto, la qualità di impresa commerciale, sebbene virtualmente esercitata determina l’assoggettabilità al fallimento. Avv. Barbara Parretti