La Corte di Cassazione con Sentenza del 23.05.2016 n. 10638 è intervenuta per affermare un importante principio di diritto a tutela del consumatore
in merito al criterio di ripartizione dell’onere della prova laddove risulti negata dal correntista l’avvenuta disposizione sul conto corrente.
Come ribadito dalla Corte, non spetta al correntista provare di non aver autorizzato l’esecuzione dell’operazione, - se così fosse si tratterebbe di una prova negativa difficilmente ipotizzabile anche in astratto- ma bensì ricade sull’istituto bancario l’onere di provare la genuinità della transazione.
Pertanto, chi ha subito un prelievo sul conto a causa di un bonifico online disconosciuto deve soltanto provare il danno subito, mentre ricade sull’istituto bancario una responsabilità “semioggettiva” poiché titolare del trattamento dei dati personali per la gestione di conti correnti abilitati a operazioni online.
Risponde quindi dei danni subiti dal correntista per non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente.