Adozione di persone maggiorenni con handicap si applica la disciplina prevista per i minori

Il Tribunale di Terni con sentenza n. 06/2015 depositata il 12 novembre 2015 ha accolto il ricorso avente ad oggetto l’adozione di maggiorenne portare di handicap grave da parte del coniuge della madre dell’adottanda,

nonostante che quest’ultima, proprio per la sua disabilità, non potesse esprimere il proprio consenso e non vi era tra l’adottante e l’adottato, come richiesto dall’art. 291 c.c.,  il divario di età di almeno 18 anni.

Il Collegio, ha  ritenuto la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza di adozione  con riferimento alla disciplina del consenso, poiché manifestato dai genitori dell’adottanda incapace, con riferimento invece al requisito di cui all’art. 291 c.c. del divario di età tra l’adottante e l’adottato ha espressamente richiamato quanto disposto dall’art. 337 septies c.c.   che prevede l’applicazione in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave le disposizioni previste in favore dei figli minori, nonché la previsione di cui all’art. 44 lettera b) L. n. 184 del 1983 in materia di adozione del minore da parte del coniuge del genitore del minore che consente al giudice di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età di diciotto anni.

Del resto precisa ancora il collegio, che la condizione di grave handicap della figlia maggiorenne determina la necessità di una tutela familiare analoga a quella assicurata nel caso di prole minore.